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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, atto del Senato n. 15876 del 2 novembre 2019.

Diverse sono le misure fiscali previste, tra queste segnaliamo:

  • neutralizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise sui carburanti,
  • deducibilità dell'Imu, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, I'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.
  • proroga per le discipline del super e dell’iper ammortamento,
  • riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato al 10%,
  • istituzione del fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti alla rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito,
  • bonus facciateal 90%,
  • confermate le detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
  • per quanto riguarda il Regime forfetario, diverse sono le modifiche, abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100mila euro.
    Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila euro:
    • reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personalee lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi
    • reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendenteo assimilato superiori a 30mila euro
    • ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche
    • stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni exarticolo 13 Tuir e quelle per canoni di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come l’Isee.
  • prolungata di un anno la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0,
  • confermato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta introdotto dal Dl n. 8/2017 a favore di chi effettua investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite daglieventi sismici del 2016,
  • proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
  • la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus), di cui all'articolo l, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
  • ripristinata, già a decorrere dal 2019,l’Ace, il precedente incentivo per la patrimonializzazione delle imprese (articolo 1, Dl n. 201/2011). L’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,3%.

FONTE: SENATO DELLA REPUBBLICA

  • Bologna, .

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