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Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021

È stato pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale n.  267 il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2019: "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Nel provvedimento il Regioniere generale dello stato e la direzione Previdenza del ministero del lavoro, confermano l'età di 67 anni come requisito per la pensione di vecchiaia anche per il biennio 2021-2022, a seguito dei rilevamenti ISTAT pubblicati nel mese di Ottobre 2019 che hanno registrato un incremento della speranza di vita della popolazione minimo, quindi pari a zero, ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici.

Il requisito dei 67 anni resta valido anche per ottenere l’assegno sociale fino a tutto il 2022.

Si ricorda che la Legge Fornero ha introdotto la regola di una valutazione periodica (triennale fino al 2019 e poi biennale) dell'incremento della speranza di vita a cui ricollegare l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai fini di un contenimento della spesa pensionistica su livelli sostenibili a lungo termine.  La Legge di stabilità 2017 è poi intervenuta modificando il metodo di confronto con gli anni precedenti e stabilendo che eventuali adeguamenti in negativo non siano applicati direttamente ma conguagliati con successivi aumenti.

L'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni è scattato il 1o gennaio 2019 e sarebbe in vigore fino alla fine del 2020. Con il nuovo decreto sarà valido anche nel biennio 2021-2022. 

Una nuova valutazione sarà effettuata per il biennio 2023-2024 e il requisito, secondo la legge potrà aumentare al massimo di 3 mesi, arrivando quindi a 67 anni e 3 mesi tre mesi (ma potrebbe anche non scattare, come successo ora). 

Ricordiamo gli altri requisiti che per accedere alla pensione di vecchiaia, oltre al requisito anagrafico:

  • almeno di 20 anni di contributi versati e 
  • solo per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 (con pensione interamente contributiva), l’assegno pensionistico deve risultare almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale rivalutato.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

  • Bologna, .

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